Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Art. 30
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
- a)dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo spettano all'Ente:
- b)dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
