Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Art. 32
[1]Costituiscono entrate dell'Ente:
- a)i contributi ad esso spettanti;
- b)gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c)le somme incassate per lasciti, donazioni ed in genere per atti di liberalita';
- d)le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Ente, comprese le multe e gli interessi cauzionali.
[2]Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e ad straordinarie secondo le modalita' che saranno determinate dal regolamento.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
