[1]Costituiscono entrate dell'Ente:

  • a)i contributi ad esso spettanti;
  • b)gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
  • c)le somme incassate per lasciti, donazioni ed in genere per atti di liberalita';
  • d)le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Ente, comprese le multe e gli interessi cauzionali.

[2]Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e ad straordinarie secondo le modalita' che saranno determinate dal regolamento.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art32 · fonte del testo