Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Art. 31
I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati:
- 1)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- 2)in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed in titoli legalmente equiparati;
- 3)in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito da designarsi dal Comitato esecutivo;
- 4)in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
