I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

  • 1)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • 2)in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed in titoli legalmente equiparati;
  • 3)in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito da designarsi dal Comitato esecutivo;
  • 4)in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art31 · fonte del testo