[1]Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento, il contravventore, nei termini e agli effetti dell'art. 162 del Codice penale, e' ammesso a pagare alla sede competente dell'Ente una somma corrispondente alla quinta parte del massimo dell'ammenda comminata o alla terza parte del massimo predetto, qualora egli sia recidivo rispetto a reati previsti dalla presente legge o dal regolamento.

[2]Qualora la contravvenzione sia sfata elevata per omesso o insufficiente versamento di contributi, il contravventore e' ammesso a pagare, oltre la somma prevista nel primo comma, i contributi omessi e l'indennita' di mora.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art37 · fonte del testo