[1]In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente e' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie.

[2]La stessa pena e' stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

[3]L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 10 mila.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art36 · fonte del testo