Art. 36
[1]In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente e' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie.
[2]La stessa pena e' stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
[3]L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 10 mila.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
