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[1]L'Ente ha per iscopo di:
[2]1° promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellolosa in Italia;
[3]2° adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali per la cellulosa.
[4]3° curare la disciplina della produzione e della vendita carta con particolare riguardo alle esigenze di determinati consumi.
[5]4° provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della carta mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tutti gli industriali partecipanti debbono concorrere.
[6]Le deliberazioni degli organi dell'Ente, prese in relazione agli scopi suddetti ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende indicate nell'art. 1.
Testo in vigore dal 10 agosto 1935 al 7 gennaio 1937
