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[1]L'Ente ha per iscopo di:

[2]1° promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellolosa in Italia;

[3]2° adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali per la cellulosa.

[4]3° curare la disciplina della produzione e della vendita carta con particolare riguardo alle esigenze di determinati consumi.

[5]4° provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della carta mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tutti gli industriali partecipanti debbono concorrere.

[6]Le deliberazioni degli organi dell'Ente, prese in relazione agli scopi suddetti ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende indicate nell'art. 1.

Testo in vigore dal 10 agosto 1935 al 7 gennaio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1453~art2 · fonte del testo