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[1]((L'Ente ha per iscopo di:

[2]1° promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia;

[3]2° adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali e coloniali per la cellulosa.

[4]Quando si tratti di materie prime coloniali i provvedimenti debbono essere adottati previo assenso del Ministero delle colonie;

[5]3° curare le disciplina della produzione nazionale della cellulosa e della distribuzione della cellulosa importata tra le categorie consumatrici, nonche' la disciplina della produzione e vendita della carta, con particolare riguardo a determinate produzioni e determinati consumi;

[6]4° provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della carta, mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tutte le aziende partecipanti debbono concorrere.

[7]Le deliberazioni degli organi dell'Ente, prese in relazione agli scopi suddetti ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende indicate nei precedente articolo 1)).

Testo in vigore dal 7 gennaio 1937 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1935 al 7 gennaio 1937. 15 parole tolte, 56 parole aggiunte in 6 capoversi.

1° promuovere lo sviluppo della fabbricazione della tolto: cellolosa aggiunto: cellulosa in Italia;

2° adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali aggiunto: e coloniali per la cellulosa.

tolto: 3° curareaggiunto: Quando si tratti di materie prime coloniali i provvedimenti debbono essere adottati previo assenso del Ministero delle colonie;

aggiunto: 3° curare le disciplina della produzione nazionale della cellulosa e della distribuzione della cellulosa importata tra le categorie consumatrici, nonche' la disciplina della produzione e tolto: della vendita carta aggiunto: vendita della carta, con particolare riguardo tolto: alle esigenze di determinati consumi. aggiunto: a determinate produzioni e determinati consumi;

4° provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della cartaaggiunto: , mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tolto: tutti gli industriali aggiunto: tutte le aziende partecipanti debbono concorrere.

Le deliberazioni degli organi dell'Ente, prese in relazione agli scopi suddetti ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende indicate tolto: nell'art. aggiunto: nei precedente articolo 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1453~art2 · fonte del testo