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[1]((L'Ente ha per iscopo di:
[2]1° promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia;
[3]2° adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali e coloniali per la cellulosa.
[4]Quando si tratti di materie prime coloniali i provvedimenti debbono essere adottati previo assenso del Ministero delle colonie;
[5]3° curare le disciplina della produzione nazionale della cellulosa e della distribuzione della cellulosa importata tra le categorie consumatrici, nonche' la disciplina della produzione e vendita della carta, con particolare riguardo a determinate produzioni e determinati consumi;
[6]4° provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della carta, mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tutte le aziende partecipanti debbono concorrere.
[7]Le deliberazioni degli organi dell'Ente, prese in relazione agli scopi suddetti ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende indicate nei precedente articolo 1)).
Testo in vigore dal 7 gennaio 1937 al 16 dicembre 2010
