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Le entrate della Cassa mutua cauzioni sono costituite:

  • a)da una tassa di iscrizione, in contanti e una volta tanto, pari all'i per cento della cauzione dovuta e degli eventuali complementi;
  • b)dal 10 per cento delle cauzioni individuali degli iscritti e degli eventuali complementi, pure in contanti e una volta tanto;
  • c)dell'annua quota a carico dell'Amministrazione postale e telegrafica nella misura del 2 per cento sull'aliquota di cui alla precedente lettera b). Fino a quando non siano emessi dalla Corte dei conti i decreti di discarico per tutte le gestioni anteriori al 1° luglio 1926-IV, hanno vigore gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 16 maggio 1926-IV, n. 897, convertito nella legge 7 aprile 1927-V, n. 495.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art11 · fonte del testo