Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La cauzione che i concessionari delle agenzie postali e telegrafiche sono tenuti a prestare all'Istituto, deve essere pari al doppio della retribuzione ad essi assegnata, con un minimo diL. La cauzione deve essere costituita, fino al limite di L. 5000 mediante deposito in denaro, infruttifero per il depositante, e per le somme eccedenti, mediante titoli di Stato.
tolto: Tuttavia e' in facolta' dell'Istituto di accettare per le somme eccedenti le L. 5000 altra idonea garanzia determinandone le condizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art17 · fonte del testo