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[1]La cauzione che i concessionari delle agenzie postali e telegrafiche sono tenuti a prestare all'Istituto, deve essere pari al doppio della retribuzione ad essi assegnata, con un minimo di L. La cauzione deve essere costituita, fino al limite di L. 5000 mediante deposito in denaro, infruttifero per il depositante, e per le somme eccedenti, mediante titoli di Stato.
[2]Tuttavia e' in facolta' dell'Istituto di accettare per le somme eccedenti le L. 5000 altra idonea garanzia determinandone le condizioni.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
