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[1]L'Istituto provvede:

  • a)all'amministrazione della Cassa mutua cauzioni per le cauzioni dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici;
  • b)all'amministrazione delle cauzioni delle agenzie postali e telegrafiche;
  • c)al trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici;
  • d)all'indennita' di licenziamento ai supplenti e ai gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche;
  • e)al trattamento di quiescenza al personale ausiliario, con contratto a termine, dell'Amministrazione postale e telegrafica;
  • f)all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprieta' dell'Amministrazione postale e telegrafica nelle ricevitorie postali, presso gli agenti rurali, gli accollatari e procaccia;
  • g)alla gestione dei fondi di riposo e di decesso;
  • h)all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate;
  • i)all'eventuale esercizio di scuole professionali allo scopo di formare gli impiegati e tecnici per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
  • l)alla eventuale gestione case postelegrafonici, e ad altre forme di attivita' deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze.

[2]Per le gestioni di cui alle lettere a) e b) sara' tenuto un bilancio unico, separato da quello delle gestioni di cui alle successive lettere.

[3]Le spese generali d'amministrazione sono ripartite fra i due bilanci in proporzione delle rispettive entrate annuali.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 27 aprile 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art2 · fonte del testo