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[1]L'Istituto provvede:
- a)all'amministrazione della Cassa mutua cauzioni per le cauzioni dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici;
- b)all'amministrazione delle cauzioni delle agenzie postali e telegrafiche;
- c)al trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici;
- d)all'indennita' di licenziamento ai supplenti e ai gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche;
- e)al trattamento di quiescenza al personale ausiliario, con contratto a termine, dell'Amministrazione postale e telegrafica;
- f)all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprieta' dell'Amministrazione postale e telegrafica nelle ricevitorie postali, presso gli agenti rurali, gli accollatari e procaccia;
- g)alla gestione dei fondi di riposo e di decesso;
- h)all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate;
- i)all'eventuale esercizio di scuole professionali allo scopo di formare gli impiegati e tecnici per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
- l)alla eventuale gestione case postelegrafonici, e ad altre forme di attivita' deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze.
[2]Per le gestioni di cui alle lettere a) e b) sara' tenuto un bilancio unico, separato da quello delle gestioni di cui alle successive lettere.
[3]Le spese generali d'amministrazione sono ripartite fra i due bilanci in proporzione delle rispettive entrate annuali.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 27 aprile 1951
