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[1]L'Istituto provvede:

  • a)all'amministrazione della Cassa mutua cauzioni per le cauzioni dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici;
  • b)all'amministrazione delle cauzioni delle agenzie postali e telegrafiche;
  • c)al trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici;
  • d)all'indennita' di licenziamento ai supplenti e ai gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche;
  • e)al trattamento di quiescenza al personale ausiliario, con contratto a termine, dell'Amministrazione postale e telegrafica;
  • f)all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprieta' dell'Amministrazione postale e telegrafica nelle ricevitorie postali, presso gli agenti rurali, gli accollatari e procaccia; 5
  • g)alla gestione dei fondi di riposo e di decesso;
  • h)all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate;
  • i)all'eventuale esercizio di scuole professionali allo scopo di formare gli impiegati e tecnici per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
  • l)alla eventuale gestione case postelegrafonici, e ad altre forme di attivita' deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze.

[2]Per le gestioni di cui alle lettere a) e b) sara' tenuto un bilancio unico, separato da quello delle gestioni di cui alle successive lettere.

[3]Le spese generali d'amministrazione sono ripartite fra i due bilanci in proporzione delle rispettive entrate annuali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 febbraio 1951, n. 215

5

La L. 22 febbraio 1951, n. 215 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'art. 2, ed alla lettera a) dell'art. 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina".

Testo in vigore dal 27 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 1951

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1942 al 27 aprile 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 febbraio 1951, n. 215

    La L. 22 febbraio 1951, n. 215 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'art. 2, ed alla lettera a) dell'art. 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art2 · fonte del testo