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[1]L'Istituto provvede a corrispondere al personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il trattamento di quiescenza previsto dall'ant. 10 del R. decreto 18 ottobre 1927-V, n. 2023.

[2]La corresponsione di tale trattamento sara' regolata da norme che su proposta del presidente in seguito a parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto saranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze.

[3]Le suddette norme saranno indicate su apposita polizza da rilasciarsi al personale ausiliario.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art26 · fonte del testo