Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1951 al 22 dicembre 2008. 251 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'Istituto provvede all'assicurazione obbligatoria contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina dei seguenti oggetti:
tolto: a) il denaro ed i valori di ogni genere esistenti nelle ricevitorie postali e telegrafiche in dipendenza dei servizi disimpegnati per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi o per altre Amministrazioni dello Stato e dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, esclusi quelli per i quali ricevitori o gerenti siano compensati da altri enti;
tolto: b) i valori custoditi nell'abitazione del ricevitore o gerente con l'autorizzazione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con consenso dell'Istituto;
tolto: c) i valori acquistati con denaro proprio dal ricevitore o gerente debitamente autorizzato purche' ne risulti la consistenza del modo e nella forma determinati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi d'accordo con l'Istituto;
tolto: d) le cose mobili di proprieta' del ricevitore o gerente esistenti nell'ufficio e attinenti al servizio.
tolto: L'assicurazione contro il furto e la rapina copre anche i danni verificatisi durante il trasporto dei valori effettuato da ricevitori o gerenti e dagli agenti rurali debitamente autorizzati.
tolto: L'assicurazione e' fatta nei limiti di:
tolto: lire 100.000 e di lire 50.000 per le ricevitorie di prima classe, secondo che la retribuzione; prima parte della tabella dei coefficienti di cui all'art. 297 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645) sia superiore o inferiore a lire 30.000;
tolto: lire 25.000 per le ricevitorie di seconda, classe;
tolto: lire 10.000 per le ricevitorie di terza classe;
tolto: lire 2000 per gli agenti rurali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art27 · fonte del testo