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[1]Per l'assicurazione di cui al precedente articolo i ricevitori o gerenti e gli agenti rurali sono tenuti a versare all'Istituto i seguenti premi mensili:

  • a)lire 24 per le ricevitorie di prima classe per le quali il limite di assicurazione e' fissato in lire 100.000;

[2]lire 12 per le altre ricevitorie di prima classe;

[3]lire 6 per le ricevitorie di seconda classe;

[4]lire 3 per le ricevitorie di terza classe;

  • b)lire 1,50 per gli agenti rurali con remunerazione inferiore a lire 3000 annue lorde, e lire 2 per tutti gli altri agenti rurali. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare contributi straordinari, quando le entrate ordinarie non siano sufficienti a soddisfare gli oneri della gestione. Tale deliberazione dovra' essere sottoposta all'approvazione del Ministro per le comunicazioni e del Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art28 · fonte del testo