Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'Istituto provvede inoltre ad assicurare contro i danni del furto, della rapina, della dispersione e manomissione, tutti gli effetti postali in genere affidati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi agli accollatari di servizi di trasporto postali e di servizi di scambi in stazioni ferroviarie, aventi contratto di appalto con la suddetta Amministrazione, nonche' ai procaccia postali aventi obbligazione personale con l'Amministrazione medesima.
tolto: L'assicurazione e' obbligatoria per tutti gli accollatari ed i procaccia.
tolto: Le norme relative all'assicurazione stessa saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art31 · fonte del testo