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[1]L'Istituto provvede inoltre ad assicurare contro i danni del furto, della rapina, della dispersione e manomissione, tutti gli effetti postali in genere affidati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi agli accollatari di servizi di trasporto postali e di servizi di scambi in stazioni ferroviarie, aventi contratto di appalto con la suddetta Amministrazione, nonche' ai procaccia postali aventi obbligazione personale con l'Amministrazione medesima.

[2]L'assicurazione e' obbligatoria per tutti gli accollatari ed i procaccia.

[3]Le norme relative all'assicurazione stessa saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art31 · fonte del testo