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[1]Presso l'Istituto sono costituiti fondi di aspettativa, di riposo e di decesso, ai quali possono iscriversi i ricevitori ed i gerenti postali e telegrafici, il personale di ruolo ed ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed i dipendenti sistemati a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il conseguimento di assegni speciali nei casi di collocamento in aspettativa o a riposo e di morte.

[2]Sui fondi predetti l'Istituto potra' concedere anticipazioni agli iscritti. Le norme relative al funzionamento dei fondi stessi, comprese quelle di determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi, nonche' degli assegni e della concessione delle anticipazioni, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art32 · fonte del testo