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[1]Fino all'entrata in vigore del regolamento organico da stabilire per l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ai sensi del precedente art. 40, alle esigenze dell'Istituto stesso sara', provveduto col personale in servizio presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.
[2]Il mantenimento in servizio del personale di cui al precedente comma ha carattere provvisorio e non costituisce comunque titolo per l'assunzione da parte dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.
[3]Il personale medesimo non puo' fruire di trattamento economico piu' favorevole di quello di cui risulti organicamente provvisto alla data di soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.
[4]Il personale stesso, peraltro, puo' essere assunto dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal regolamento organico di cui al primo comma.
[5]Il personale che non venga assunto ai sensi del precedente comma sara' liquidato con le norme vigenti.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
