[1]I contributi ordinari e straordinari dovuti all'Istituto a norma della presente legge sono esenti da imposte, tasse o diritti.
[2]L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvede a ritenere le corrispondenti somme sulle retribuzioni mensili dovute ai suoi dipendenti ed a versarne contemporaneamente l'importo all'Istituto.
Testo vigente dal 15 dicembre 1942
