Con decreto Reale da emanare ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quelli per le comunicazioni e per le finanze, saranno emanate le norme integrative e complementari necessarie per rendere applicabile la presente legge anche nei confronti del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche dell'Africa italiana.

Testo vigente dal 15 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art15 · fonte del testo