All'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 559, le lettere b) e i) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "b) due funzionari della Direzione generale del tesoro"; "i) tre dipendenti dell'Istituto non addetti alla sezione Zecca - di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario - scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non puo' scegliere piu' di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'istituto da nominare consiglieri e' effettuata direttamente dal Ministro del tesoro. Fa parte altresi' del consiglio di amministrazione un dipendente della sezione Zecca nominato dal Ministro del tesoro su designazione del personale addetto alla sezione stessa, scelto a seguito di apposita elezione".

Testo vigente dal 6 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-20;154~art5 · fonte su Normattiva