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I fondi di cui all'articolo 1 sono destinati alla concessione di mutui in favore di piccole e medie imprese industriali, per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti gia' esistenti. I mutui di cui al precedente comma non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 30 per cento di dette spese, quelle occorrenti alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione. Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente e' fissato dal Comitato interministeriale del credito e risparmio, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. Una quota di tale tasso nella misura dell'1,50 per cento in ragione di anno, e' trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonche' del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi. La rimanente quota e' attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata, per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Testo in vigore dal 2 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-02-01;60~art2 · fonte del testo