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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 672 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: La Cassa per il Mezzogiorno ha facolta' di concedere, sulle obbligazioni che gli Istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato ai sensi dell'art. 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento interessi nella misura, con i limiti e con le modalita' che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalita' di cui al comma precedente, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purche' i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, ne' forniti, ne' garantiti dallo Stato o dalla "Cassa" e che non siano stati inoltre attinti presso il medio credito. Le somme che riaffiorirranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:

tolto: 1) dei fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, numero 1452;

tolto: 2) dei fondi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

tolto: 3) dei prestiti decennali concessi alle dette sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e della legge 30 giugno 1952, n. 763, sono destinate, sino al 30 giugno 1965:

tolto: a) alla copertura, nella misura prescritta, delle perdite accertate sui prestiti concessi ai termini dello leggi innanzi indicate;

tolto: b) alle temporanee esigenze di tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'incasso dei mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e la scadenza delle obbligazioni medesime;

tolto: c) alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;

tolto: d) alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a lire 50.000.000 a medie e piccolo imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel territorio di competenza;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: e) alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere c) e d). Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e), sara' fissato; annualmente dal Comitato interministeriale per il credito, in armonia alle leggi vigenti. I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni. Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facolta' di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo fara' carico al Tesoro dello Stato e formera' oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verra' effettuato il 30 giugno 1961.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art24 · fonte del testo