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Alla costituzione degli Istituti di cui all'art. 1 possono partecipare, fino all'importo massimo di un decimo della rispettiva massa fiduciaria amministrata, gli istituti ed aziende di credito di cui alla legge bancaria 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni.
Testo in vigore dal 12 luglio 1950 al 1 gennaio 1994
