Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n.385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n.385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1950 al 1 gennaio 1994. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli Istituti di cui all'art. 1 della presente legge trarranno i mezzi necessari per la concessione del credito alle medie e piccole industrie, oltreche' dal proprio fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti statali, dalla emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi, all'interesse e alle condizioni da fissarsi di volta in volta, sentiti i competenti organi di vigilanza di cui alla legge bancaria, nonche' dalle aperture di credito in conto corrente che i partecipanti potranno eventualmente accordare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-22;445~art3 · fonte del testo