Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n.385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n.385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1950 al 1 gennaio 1994. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla costituzione degli Istituti di cui all'art. 1 possono partecipare, fino all'importo massimo di un decimo della rispettiva massa fiduciaria amministrata, gli istituti ed aziende di credito di cui alla legge bancaria 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-22;445~art2 · fonte del testo