Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1950 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Gli Istituti di cui all'art. 1 della presente legge trarranno i mezzi necessari per la concessione del credito alle medie e piccole industrie, oltreche' dal proprio fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti statali, dalla emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi, all'interesse e alle condizioni da fissarsi di volta in volta, sentiti i competenti organi di vigilanza di cui alla legge bancaria, nonche' dalle aperture di credito in conto corrente che i partecipanti potranno eventualmente accordare.
Testo in vigore dal 12 luglio 1950 al 1 gennaio 1994
