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Tutte le cokerie e le officine gas sono obbligate a tenere, con le modalita' di cui agli articoli seguenti, una scorta di carbone fossile pari al fabbisogno di tre mesi della loro normale attivita'. Tale scorta e' da considerare intangibile dal punto di vista quantitativo, ossia potra' subire rotazione ma non riduzione.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1951~art1 · fonte del testo