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Le scorte di carbone fossile potranno essere disposte in depositi all'aperto o sott'acqua a seconda di quanto sara' stabilito caso per caso dal Ministero delle comunicazioni -Ferrovie dello Stato - comunque esse dovranno sempre essere ubicate in localita' facilmente accessibili, dotate dei mezzi che consentono facilita' di carica e di discarica, in modo che si possa rapidamente provvedere al loro impiego, in caso di necessita' riconosciuta dal detto Ministero.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
