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Qualora il Ministero delle comunicazioni - Ferrovie dello Stato - lo creda opportuno e lo autorizzi, potra' essere costituito un unico deposito al servizio di piu' impianti diversi, sempreche' l'ammontare complessivo delle scorte soddisfi come entita', ubicazione ed attrezzatura, alle condizioni di cui agli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
