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[1]Le scorte dovranno essere costituite nel termine di un anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, subordinatamente alla possibilita' di adeguato rifornimento del carbone fossile necessario da parte del Monopolio carboni.
[2]Per le cokerie ed officine gas che saranno attivate dopo l'entrata in vigore della presente legge, il predetto termine di un anno decorrera' dalla data della loro attivazione.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
