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[1]Coloro che non costituiscono le scorte nei termini e secondo le modalita' stabiliti nella presente legge sono puniti con l'ammenda da L. 15.000 a L. 100.000. Indipendentemente dalla sanzione penale, il Ministero delle comunicazioni, sentito quello delle corporazioni, potra' ordinare di ufficio la costituzione delle scorte anzidette, con anticipazione della spesa da parte dello Stato, la quale verra' poi ricuperata con gli interessi del 6 per cento, accessori e spese col procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 638.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - HOST VENTURI - RICCI - GRANDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 8 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
