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Le ispettrici e le assistenti di polizia contraggono matrimonio previa autorizzazione del Ministero dell'interno, subordinata ai requisiti di moralita' dello sposo e della di lui famiglia. La validita' dell'autorizzazione ha la durata di mesi sei, trascorso il quale termine senza che il matrimonio sia stato contratto essa cessa di avere effetto. L'ispettrice o l'assistente che contragga matrimonio senza autorizzazione decade dall'impiego.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1959 al 13 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-12-07;1083~art9 · fonte del testo