I membri del Consiglio di amministrazione nonche' i membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su designazione delle Amministrazioni interessate, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. In caso di sostituzione di uno o piu' membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art14 · fonte del testo