IL presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui ai punti c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 5, nonche' i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati. In caso di sostituzione di uno o piu' membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso. Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono gratuite. Ai componenti sono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art10 · fonte su Normattiva