Art. 19 — Oggetto dell'attività
L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, puo' riguardare:
- a)l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6;
- b)l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- c)la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- d)l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
- e)la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- f)la partecipazione nei mercati nazoinali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;
- g)lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- h)la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
- i)l'assistenza e la consulenza per la proggettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonche' l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
- l)l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualita' e la prestaszione delle relative garanzie;
- m)la creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della produzione degli associati;
- n)la gestione di centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune;
- o)l'assistenza e la consulenza finanziaria;
- p)l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
- q)altre attivita' che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.
Testo vigente dal 9 ottobre 1991
