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[1]((E' Istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F. A. B.).

[2]Le borse vengono conferite, con le norme previsto dall'articolo 3, a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero)).

Testo in vigore dal 10 aprile 1963 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1942 al 10 aprile 1963. 35 parole tolte, 30 parole aggiunte in 2 capoversi.

E' tolto: costituito aggiunto: Istituito presso il Ministero tolto: per gli scambi e per le valute un fondo aggiunto: del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero tolto: a favore di aggiunto: (F. A. B.).

aggiunto: Le borse vengono conferite, con le norme previsto dall'articolo 3, a cittadini italiani, tolto: di razza ariana, che dimostrino di possedere particolari attitudini per il commercio estero e desiderino recarsi in Paesi esteri aggiunto: i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica tolto: del commercio internazionale aggiunto: degli scambi con l'estero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-24;1023~art1 · fonte del testo