Nel caso in cui gli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 4 siano dichiarati decaduti dalle convenzioni di cui all'art. 5 della presente legge ai sensi delle convenzioni stesse, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, puo' autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui previsti dalla presente legge sui fondi trasferiti alla Cassa dall'istituto dichiarato decaduto.

Testo vigente dal 14 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art14 · fonte del testo