Per far fronte alla concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, agli istituti di credito fondiario ed edilizio saranno accordate anticipazioni a valere sul Fondo di cui al precedente art. 1. A fronte delle anticipazioni ottenute, gli istituti emetteranno proprie cartelle od obbligazioni, in serie speciali, che saranno cedute al loro valore nominale al Ministero del tesoro. Le anticipazioni, nonche' le condizioni relative alla concessione dei mutui, alla emissione ed all'estinzione delle cartelle od obbligazioni in serie speciali, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli istituti di credito fondiario ed edilizio. Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo ed imposta di registro.

Testo vigente dal 14 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art5 · fonte del testo