I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti. I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 35, con facolta' di estinzione anticipata, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 9, e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento per anno.

Testo vigente dal 14 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art4 · fonte del testo