L'importo del mutuo puo' raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e successivamente approvato dall'istituto mutuante di cui al successivo art. 4. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulle costruzioni che su di essa sorgeranno.

Testo vigente dal 14 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art3 · fonte del testo