I mutui di cui alla presente legge possono essere erogati col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati dall'Ufficio provinciale del Genio civile e dall'istituto mutuante. I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalita' e nella misura stabilita dagli istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuatario abbia gia' impiegato nell'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e dall'istituto mutuante, sempre che sia stato concesso il nulla osta dalla Commissione di cui all'articolo 12.

Testo vigente dal 14 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art7 · fonte del testo