Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge sono applicabili, per i lavori che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1955, le imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto, salvo il trattamento piu' favorevole spettante agli istituti di credito fondiario ed edilizio. Si applicano altresi' le riduzioni sugli onorari notarili disposte a favore dei detti istituti. Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1956, n. 1416

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La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico) che "il termine stabilito dall'art. 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".

Testo vigente dal 13 gennaio 1957

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1950 al 13 gennaio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1416

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico) che "il termine stabilito dall'art. 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art11 · fonte del testo