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Il Collegio sindacale dell'Istituto e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, designati rispettivamente: uno effettivo e uno supplente dal Presidente del Consiglio dei Ministri; uno effettivo e uno supplente dal Ministro per il tesoro; uno effettivo dal Ministro per le finanze; uno effettivo dalla Banca nazionale del lavoro; uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano. Il Collegio sindacale e' presieduto dal sindaco effettivo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I sindaci durano in carica per quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile. Ai sindaci si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 13 marzo 1983
