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((Il collegio sindacale dell'Istituto e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, designati rispettivamente: uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del tesoro; uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo; uno effettivo, dal Ministro delle finanze; uno effettivo, dalla Banca nazionale del lavoro; uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano. Il collegio sindacale e' presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministro del tesoro. I sindaci durano in carica quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del codice civile)).
Testo in vigore dal 13 marzo 1983 al 1 gennaio 1994
