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La Commissione, di cui all'articolo precedente, riferira' al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, da rendersi pubblica, entro 9 mesi dal provvedimento di nomina. Entro 6 mesi dalla consegna della relazione, il Governo presentera' al Parlamento i relativi schemi dei provvedimenti legislativi, che riterra' necessari, proposti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 26 maggio 1964 al 2 settembre 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-04-26;310~art3 · fonte del testo