Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1964 al 2 settembre 1965. Leggi il testo vigente →
La Commissione, di cui all'articolo precedente, riferira' al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, da rendersi pubblica, entro 9 mesi dal provvedimento di nomina. Entro 6 mesi dalla consegna della relazione, il Governo presentera' al Parlamento i relativi schemi dei provvedimenti legislativi, che riterra' necessari, proposti dal Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 26 maggio 1964 al 2 settembre 1965
