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La Commissione, di cui all'articolo precedente, riferira' al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, da rendersi pubblica, entro 9 mesi dal provvedimento di nomina. 1 Entro 6 mesi dalla consegna della relazione, il Governo presentera' al Parlamento i relativi schemi dei provvedimenti legislativi, che riterra' necessari, proposti dal Ministro per la pubblica istruzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 1965, n. 974
1La L. 26 luglio 1965, n. 974 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, e' prorogato di quattro mesi".
Testo in vigore dal 2 settembre 1965 al 22 dicembre 2008
