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La commissione d'inchiesta terminera' i suoi lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento. Entro tale data essa depositera' presso le Presidenze delle due Camere la relazione. Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma, la commissione, tramite il suo presidente, trasmettera' la sua relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che comunichera' le sue eventuali osservazioni alla commissione stessa, la quale successivamente deliberera' in via definitiva.

Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 5 agosto 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-31;93~art8 · fonte del testo