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La commissione d'inchiesta terminera' i suoi lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento. Entro tale data essa depositera' presso le Presidenze delle due Camere la relazione. Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma, la commissione, tramite il suo presidente, trasmettera' la sua relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che comunichera' le sue eventuali osservazioni alla commissione stessa, la quale successivamente deliberera' in via definitiva.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 agosto 1969, n. 472
1La L. 1 agosto 1969, n. 472 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, e' prorogato al 16 dicembre 1969." La medesima legge, ha inoltre disposto che la disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 18 luglio 1969.
Testo in vigore dal 5 agosto 1969 al 31 dicembre 1969
